Esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro
Con sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013, la Cassazione, a tutela dei cittadini che devono avere la certezza di essere seguiti da “soggetti con un minimo standard di qualificazione”, ha affermato che sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l’ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria.
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